D. P. R. n. 503 del 24 luglio 1996
(Gazzetta
Ufficiale Supplemento Ordinario
n° 227 del 27/09/1996)
Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'art. 87 della Costituzione;
Vista
la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante conversione in legge del decreto-legge
30 gennaio 1971, n. 5, ed in particolare l'art. 27 concernente le barriere
architettoniche e trasporti pubblici;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, recante
regolamento di attuazione dell'art.27 della legge 30 marzo 1971, n. 118;
Vista
la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto
il decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285;
Considerata
la esigenza di aggiornare le disposizioni del predetto regolamento;
Visto
l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio
1994;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12
luglio 1996;
Sulla
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri
dell'interno, per la solidarieta' sociale,
del
tesoro, della pubblica istruzione, dei trasporti e della navigazione, della
sanita', del lavoro e della previdenza sociale e delle poste e delle
telecomunicazioni;
E m a n a
il
seguente regolamento:
TITOLO
I - Scopi e campo di applicazione.
Art.
1. Definizioni ed oggetto.
1.
Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti
comunemente definiti "barriere architettoniche".
2.
Per barriere architettoniche si intendono:
a)
gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilita' di chiunque ed in
particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacita' motoria
ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b)
gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura
utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
c)
la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la
riconoscibilita' dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in
particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
3.
Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova
costruzione, ancorche' di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora
sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresi' agli edifici e spazi
pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile
di limitare l'accessibilita' e la visitabilita', almeno per la parte oggetto
dell'intervento stesso. Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in
tutto o in parte soggetti a cambiamento i destinazione se finalizzata all'uso
pubblico, nonche' ai servizi speciali di pubblica utilita' di cui al successivo
titolo VI.
4.
Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o
riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti
che possono migliorarne la fruibilita' sulla base delle norme contenute nel
presente regolamento.
5.
In attesa del predetto adeguamento ogni edificio deve essere dotato, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a
cura dell'Amministrazione pubblica che utilizza l'edificio, di un sistema di
chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle persone
con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale la fruizione dei servizi
espletati.
6.
Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed agli edifici privati compresi
quelli aperti al pubblico si applica il decreto del Ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236.
7.
Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di
altri enti pubblici per la realizzazione di opere o servizi pubblici non
conformi alle norme di cui al presente regolamento.
Art.
2. Contrassegni.
1.
Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite, modificate o
adeguate tenendo conto delle norme per l'eliminazione delle barriere, devono
recare in posizione agevolmente visibile il simbolo di "accessibilita'"
secondo il modello di cui all'allegato A.
2.
E' fatta salva la specifica simbologia dell'Organizzazione internazionale della
aviazione civile ove prescritta.
3.
Il sistema di chiamata di cui all'art. 1 deve essere posto in luogo accessibile
e contrassegnato con il simbolo di "accessibilita' condizionata"
secondo il modello di cui all'allegato B.
4.
Uffici, sale per riunioni, conferenze o spettacoli, posti telefonici pubblici
ovvero apparecchiature quali ascensori e telefoni che assicurano servizi di
comunicazione per sordi, devono recare in posizione agevolmente visibile il
simbolo internazionale di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui
all'allegato C.
TITOLO
II - Aree edificabili, opere di urbanizzazione e opere di arredo urbano
Art.
3. Aree edificabili.
1.
Nell'elaborazione degli strumenti urbanistici le aree destinate a servizi
pubblici sono scelte preferendo quelle che assicurano la progettazione di
edifici e spazi privi di barriere architettoniche.
Art.
4. Spazi pedonali.
1.
I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a
prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso accessibile in
grado di consentire con l'utilizzo di impianti di sollevamento ove necessario,
l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle
persone con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale. Si applicano, per
quanto riguarda le caratteristiche del suddetto percorso, le norme contenute ai
punti 4.2.1., 4.2.2. e 8.2.1., 8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e, per quanto riguarda le caratteristiche degli
eventuali impianti di sollevamento, le norme contenute ai punti 4.1.12., 4.1.13.
e 8.1.12., 8.1.13. dello stesso decreto, con le successive prescrizioni
elaborate dall'ISPESL e dall'U.N.I. in conformita' alla normativa comunitaria.
Art.
5. Marciapiedi.
1.
Per i percorsi pedonali in adiacenza a spazi carrabili le indicazioni normative
di cui ai punti 4.2.2. e 8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14
giugno 1989, n. 236, valgono limitatamente alle caratteristiche delle
pavimentazioni ed ai raccordi tra marciapiedi e spazi carrabili.
2.
Il dislivello, tra il piano del marciapiede e zone carrabili ad esso adiacenti
non deve comunque superare i 15 cm.
3.
La larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi di nuova urbanizzazione
deve essere tale da consentire la fruizione anche da parte di persone su sedia a
ruote.
Art.
6. Attraversamenti pedonali.
1.
Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali devono
essere illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilita'.
2.
Il fondo stradale, in prossimita' dell'attraversamento pedonale, potra' essere
differenziato mediante rugosita' poste su manto stradale al fine di segnalare la
necessita' di moderare la velocita'.
3.
Le piattaforme salvagente devono essere accessibili alle persone su sedia a
ruote.
4.
Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, devono essere
dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche a non
vedenti e, ove necessario, di comandi manuali accessibili per consentire tempi
sufficienti per l'attraversamento da parte di persone che si muovono lentamente.
5.
La regolamentazione relativa agli impianti semaforici e' emanata con decreto del
Ministro dei lavori pubblici.
Art.
7. Scale e rampe.
1.
Per le scale e le rampe valgono le norme contenute ai punti 4.1.10., 4.1.11. e
8.1.10., 8.1.11. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.
236. I percorsi che superano i 6 metri di larghezza devono essere, di norma,
attrezzati anche con corrimano centrale.
Art.
8. Servizi igienici pubblici.
1.
Per i servizi igienici valgono le norme contenute ai punti 4.1.6. e 8.1.6. del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Deve essere
prevista l'accessibilita' ad almeno un w.c. ed un lavabo per ogni nucleo di
servizi installato.
Art.
9. Arredo urbano.
1.
Gli elementi di arredo nonche' le strutture, anche commerciali, con funzione di
arredo urbano da ubicare su spazi pubblici devono essere accessibili, secondo i
criteri di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236.
2.
Le tabelle ed i dispositivi segnaletici devono essere installati in posizione
tale da essere agevolmente visibili e leggibili.
3.
Le tabelle ed i dispositivi segnaletici di cui al comma 2, nonche' le strutture
di sostegno di linee elettriche, telefoniche, di impianti di illuminazione
pubblica e comunque di apparecchiature di qualsiasi tipo, sono installate in
modo da non essere fonte di infortunio e di intralcio, anche a persone su sedia
a ruote.
4.
I varchi di accesso con selezione del traffico pedonale devono essere sempre
dotati di almeno una unita' accessibile.
Art.
10. Parcheggi.
1.
Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti 4.2.3 e 8.2.3 del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2.
Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza
deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra
un veicolo e l'altro. Il requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del
posto auto non e' inferiore a 6 m; in tal caso la larghezza del posto auto
riservato non eccede quella di un posto auto ordinario.
3.
I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.
Art.
11. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili.
1.
Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita,
dalle autorita' competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro
specifico servizio, purche' cio' non costituisca grave intralcio al traffico,
nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza
pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero
quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o
temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.
2.
Le facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza di eventuali
motivate condizioni e cautele.
3.
La circolazione e la sosta sono consentite nelle "zone a traffico
limitato" e "nelle aree pedonali urbane", cosi' come definite
dall'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, qualora e'
autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento
di servizi di trasporto di pubblica utilita'.
4.
Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre che ai
mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve
intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide
detentrici dello speciale contrassegno di cui all'art. 12.
5.
Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di
dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei
veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno
almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.
6.
I suddetti posti sono contrassegnati con il segnale di cui alla figura II 79/a
art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Art.
12. Contrassegno speciale.
1.
Alle persone con capacita' di deambulazione sensibilmente ridotta e' rilasciato
dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che
deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo.
2.
Il contrassegno e' valido per tutto il territorio nazionale.
3.
La normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche alla categoria
dei non vedenti.
TITOLO
III - Struttura edilizia in generale.
Art.
13. Norme generali per gli edifici.
1.
Le norme del presente regolamento sono riferite alla generalita' dei tipi
edilizi.
2.
Negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di accessibilita' degli
spazi interni tale da consentire la fruizione dell'edificio sia al pubblico che
al personale in servizio, secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto
del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
3.
Per gli spazi esterni di pertinenza degli stessi edifici, il necessario
requisito di accessibilita' si considera soddisfatto se esiste almeno un
percorso per l'acceso all'edificio fruibile anche da parte di persone con
ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale.
4.
Le normative specifiche riguardanti singoli tipi edilizi possono articolare o
limitare il criterio generale di accessibilita' in relazione alla particolarita'
del tipo.
5.
In sede di definizione e di applicazione di norme concernenti specifici settori,
quali sicurezza, contenimento consumi energetici, tutela ambientale, ecc.,
devono essere studiate o adottate, nel rispetto di tali normative, soluzioni
conformi alle disposizioni del presente regolamento.
6.
Per gli alloggi di servizio valgono le disposizioni di cui all'art. 3.3 del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, relative agli
alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata.
7.
Negli interventi di recupero, gli eventuali volumi aggiuntivi relativi agli
impianti tecnici di sollevamento non sono computabili ai fini della volumetria
utile.
Art.
14. Modalita' di misura.
1.
Per le modalita' di misura dei componenti edilizi e per le caratteristiche degli
spazi di manovra con la sedia a ruote valgono le norme stabilite al punto 8.0
del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.
Art.
15. Unita' ambientali e loro componenti.
1.
Per le unita' ambientali e loro componenti come porte, pavimenti, infissi
esterni, arredi fissi, terminali degli impianti, servizi igienici, cucine,
balconi e terrazze, percorsi orizzontali, scale, rampe, ascensori, servoscala e
piattaforme elevatrici, autorimesse, valgono le norme stabilite ai punti 4.1 e
8.1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.
Art.
16. Spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti.
1.
Per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti come
percorsi, pavimentazioni e parcheggi valgono le norme stabilite ai punti 4.2 e
8.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Art.
17. Segnaletica.
1.
Per la segnaletica valgono le norme stabilite al punto 4.3 del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Art.
18. Raccordi con la normativa antincendio.
1.
Per i raccordi con la normativa antincendio, ferme restando le disposizioni
vigenti in materia di sistemi di via d'uscita, valgono le norme stabilite al
punto 4.6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
TITOLO
IV - Procedure.
Art.
19. Deroghe e soluzioni alternative.
1.
Le prescrizioni del presente regolamento, sono derogabili solo per gli edifici o
loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono
essere realizzati senza dar luogo a barriere architettoniche, ovvero per singoli
locali tecnici il cui accesso e' riservato ai soli addetti specializzati.
2.
Negli edifici esistenti sono ammesse deroghe alle norme del presente regolamento
in caso di dimostrata impossibilita' tecnica connessa agli elementi strutturali
o impiantistici.
3.
Per gli edifici soggetti al vincolo di cui all'art. 1 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, e all'art. 2 della legge 1 giugno 1939, n.1089, la deroga e'
consentita nel caso in cui le opere di adeguamento costituiscono pregiudizio per
valori storici ed estetici del bene tutelato; in tal caso il soddisfacimento del
requisito di accessibilita' e' realizzato attraverso opere provvisionali ovvero,
in subordine, con attrezzature d'ausilio e apparecchiature mobili non
stabilmente ancorate alle strutture edilizie. La mancata applicazione delle
presenti norme deve essere motivata con la specificazione della natura e della
serieta' del pregiudizio.
4.
La deroga e' concessa dall'amministrazione cui e' demandata l'approvazione del
progetto e della stessa si da' conto nell'ambito dell'atto autorizzativo. La
stessa deroga viene inoltre comunicata alla Commissione di cui all'art. 22.
5.
Sono ammesse eventuali soluzioni alternative, cosi' come definite all'art. 7.2
del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, purche'
rispondenti ai criteri di progettazione di cui all'art. 4 dello stesso decreto.
Art.
20. Elaborati tecnici.
1.
Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e
gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il rispetto delle prescrizioni
di cui al presente regolamento.
2.
Al fine di consentire una piu' chiara valutazione di merito, gli elaborati
tecnici devono essere accompagnati da una relazione specifica contenente la
descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per la
eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti
tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo.
3.
Quando vengono proposte soluzioni alternative la relazione di cui al comma 2
corredata dai grafici necessari, deve essere integrata con l'illustrazione delle
alternative e dell'equivalente o migliore qualita' degli esiti ottenibili.
Art.
21. Verifiche.
1.
In attuazione dell'art. 24, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e'
fatto obbligo di allegare ai progetti delle opere di cui al presente
regolamento, la dichiarazione del professionista che ha progettato l'opera
attestante la conformita' degli elaborati alle disposizioni contenute nel
regolamento stesso e che illustra e giustifica eventuali deroghe o soluzioni
tecniche alternative.
2.
Spetta all'amministrazione cui e' demandata l'approvazione del progetto,
l'accertamento e l'attestazione di conformita'; l'eventuale attestazione di non
conformita' del progetto o il mancato accoglimento di eventuali deroghe o
soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.
Art.
22. Aggiornamento e modifica delle prescrizioni.
1.
Sono attribuiti alla commissione permanente istituita a sensi dell'art. 12 del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, la soluzione
dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione della presente normativa,
l'esame o l'elaborazione delle proposte di aggiornamento e modifica, nonche' il
parere per le proposte di aggiornamento delle normative specifiche di cui
all'art.13. Gli enti locali, gli istituti universitari, i singoli professionisti
possono proporre soluzioni alternative alla commissione la quale, in caso di
riconosciuta idoneita', puo' utilizzarle per le proposte di aggiornamento del
presente regolamento.
TITOLO
V - Edilizia scolastica.
Art.
23. Edifici scolastici.
1.
Gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, comprese le
universita' e delle altre istituzioni di interesse sociale nel settore della
scuola devono assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non
deambulanti o con difficolta' di deambulazione.
2.
Le strutture interne devono avere le caratteristiche di cui agli articoli 7, 15,
e 17, le strutture esterne quelle di cui all'art.10.
3.
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per assicurare
lo svolgimento delle attivita' didattiche devono avere caratteristiche
particolari per ogni caso di invalidita' (banchi, sedie, macchine da scrivere,
materiale Braille, spogliatoi, ecc.).
4.
Nel caso di edifici scolastici a piu' piani senza ascensore, la classe
frequentata da un alunno non deambulante deve essere situata in un'aula al
pianterreno raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato
con rampe.
TITOLO
VI - Servizi speciali di pubblica utilita'.
Art.
24. Tranvie, filovie, linee automobilistiche, metropolitane.
1.
Sui mezzi di trasporto tranviario, filoviario, metropolitano, devono essere
riservati a persone con limitate capacita' motorie deambulanti almeno tre posti
a sedere in prossimita' della porta di uscita.
2.
Alle persone con ridotta capacita' motoria e' consentito l'accesso dalla porta
di uscita.
3.
All'interno di almeno un autovettura del convoglio deve essere riservata una
piattaforma di spazio sufficientemente ampio per permettere lo stazionamento di
sedia a ruote, senza intralciare il passaggio.
4.
Tale spazio riservato deve essere dotato di opportuni ancoraggi, collocati in
modo idoneo per consentire il bloccaggio della sedia a ruote.
5.
Nelle stazioni metropolitane devono essere agevolati l'accesso e lo
stazionamento su sedia a ruote, anche con l'installazione di idonei ascensori e
rampe a seconda dei dislivelli, al fine di consentire alle persone non
deambulanti di accedere con la propria sedia a ruote al piano di transito della
vettura della metropolitana.
6.
I veicoli adibiti al trasporto in comune di persone su strada ad uso pubblico
devono rispondere alle caratteristiche costruttive di cui al decreto del
Ministro dei trasporti 18 luglio 1991.
Art.
25. Treni, stazioni, ferrovie.
1.
Le principali stazioni ferroviarie devono essere dotate di passerelle, rampe
mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare l'accesso alle
stesse ed ai treni alle persone con difficolta' di deambulazione. In relazione
alle specifiche esigenze tecniche degli impianti ferroviari e' consentito il
superamento, mediante rampe inclinate, anche di dislivelli superiori a m 3,20.
In assenza di rampe, ascensori, o altri impianti necessari per un trasferimento
da un marciapiede ad un altro, il disabile su sedia a ruote puo' utilizzare i
passaggi di servizio a raso purche' accompagnato da personale di stazione
appositamente autorizzato, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.
2.
Il sistema di chiamata per l'espletamento del servizio di assistenza, previsto
dal comma 5 dell'art. 1, deve essere realizzato nelle principali stazioni
presenziate dal personale ferroviario, mediante l'attivazione di appositi centri
di assistenza opportunamente pubblicizzati.
3.
Per consentire la sistemazione del disabile su sedia a ruote all'interno delle
carrozze ferroviarie deve essere opportunamente attrezzato un adeguato numero di
carrozze da porre in composizione di alcuni treni in circolazione su linee
principali.
4.
L'ente che gestisce il servizio e' tenuto ad evidenziare i treni ed i servizi
offerti alla clientela portatrice di handicap, sia nelle stazioni che nel
proprio "orario ufficiale".
5.
In ogni caso deve essere riservato un numero adeguato di posti a sedere per le
persone con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale. Il trasporto
gratuito dell'eventuale sedia a ruote e' consentito in relazione alle
caratteristiche del materiale in composizione al treno.
6.
Il Ministero dei trasporti, sulla base delle indicazioni fornite dal
dipartimento per la famiglia e la solidarieta' sociale definisce d'intesa con
quest'ultimo e tenute presenti le peculiarita' dell'esercizio ferroviario, gli
interventi e la loro pianificazione, le relative modalita' di finanziamento
nonche' i criteri di copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione
delle norme di cui al presente articolo, entro i limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio.
7.
Le norme del presente regolamento nn sono vincolanti per gli edifici e per gli
impianti delle stazioni e delle fermate impresenziate, sprovviste cioe' di
personale ferroviario sia in via temporanea che in via permanente.
Art.
26. Servizi di navigazione marittima: navi nazionali.
1.
Le aperture dei portelloni di accesso a bordo impiegabili per persone con
impedita capacita' motoria o sensoriale, trasportate con autovettura o sedia a
ruote, devono avere dimensioni adeguate all'agevole passaggio dell'autovettura o
sedia a ruote e non presentare pertanto soglie o scalini. Per il passaggio della
sedia a ruote e' richiesta una larghezza non inferiore a m 1,50.
2.
Le rampe o passerelle di accesso da terra a bordo devono avere pendenza modesta,
e comunque non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali
accorgimenti per garantirne la sicura agibilita' per l'incolumita' delle
persone.
3.
La zona di ponte ove si accede a bordo deve permettere il passaggio fino
all'area degli alloggi destinati alle persone con impedita capacita' motoria o
sensoriale con percorso sullo stesso ponte, ovvero fino all'ascensore od alla
rampa, nel caso che gli alloggi siano su altro ponte. In tl caso la zona
antistante l'ascensore o la rampa deve avere dimensioni tali da permettere lo
sbarco della persona con impedita capacita' motoria o sensoriale
dall'autovettura, e il trasferimento su sedia a ruote, nonche' la manovra di
essa.
4.
Il percorso di cui al comma 3 raccordato da rampe deve essere privo di ostacoli,
con eventuali dislivelli non superiori di norma al 5 per cento e di larghezza,
nel caso di impiego di sedie a ruote non inferiore ad 1,50 m. La zona di ponte
corrispondente deve essere rivestita con materiale antisdrucciolevole. Eventuali
soglie e simili devono avere altezza non superiore a cm 2,5.
5.
Gli ascensori accessibili alle persone su sedie a ruote devono avere le
caratteristiche rispondenti alle norme dell'art. 15. Le rampe sostitutive degli
ascensori non essendo ammesse scale se non di emergenza, devono avere le
caratteristiche rispondenti alle norme dell'art. 7 del presente regolamento.
Ascensori e rampe devono sfociare al chiuso entro l'area degli alloggi.
6.
L'area degli alloggi, preferibilmente ubicata su un solo ponte, deve essere tale
da consentire, in caso di emergenza, un agevole accesso ai mezzi di sfuggita e
di salvataggio e deve avere: corridoi, passaggi e relative porte di larghezza on
inferiori a m 1,50 e privi di ostacoli; porte, comprese quelle di locali
igienici, di larghezza non inferiore a m 0,90 e provviste di agevoli dispositivi
di manovra; pavimenti antisdrucciolevoli nelle zone di passaggio; apparecchi di
segnalazione per chiamata del personale di servizio addetto alle persone con
ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale; locali igienici riservati
alle stesse persone, rispondenti alle norme dell'art. 15.
7.
Le presenti disposizioni non si applicano alle unita' veloci o a sostentamento
dinamico quali aliscafi, catamarani, SES, le cui dimensioni sono tali da non
rendere ragionevole e praticabile l'applicazione delle disposizioni di cui
sopra.
Art.
27. Servizi di navigazione interna.
1.
Le passerelle e gli accessi alle navi devono essere larghi almeno metri uno,
essere idonei al passaggio delle sedie a ruote ed avere pendenza modesta, e
comunque non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali
accorgimenti per garantirne la sicura agibilita' per l'incolumita' delle
persone.
2.
Sulle navi nelle immediate vicinanze dell'accesso deve essere ricavata una
superficie di pavimento opportunamente attrezzata per dislocarvi sedie a ruote
salvo gravi difficolta' tecniche.
3.
Le presenti disposizioni non si applicano alle unita' veloci o a sostentamento
dinamico quali aliscafi, catamarani, SES, le cui dimensioni siano tali da non
rendere ragionevole e praticabile l'applicazione delle disposizioni di cui
sopra.
Art.
28. Aerostazioni.
1.
Ogni aeroporto deve essere dotato di appositi sistemi per consentire un percorso
continuo e senza ostacoli dall'aerostazione all'interno dell'aereo o viceversa.
Qualora non siano presenti pontili di imbarco, l'accesso all'aeromobile e'
assicurato da elevatore a cabina chiusa.
2.
Le strutture esterne connesse agli edifici debbono avere le caratteristiche di
cui agli articoli 4, 10 e 11; le strutture interne degli edifici aperti al
movimento dei passeggeri debbono avere le caratteristiche di cui agli articoli
7, 15 e 17.
3.
All'interno del mezzo aereo deve essere prevista la dotazione di sedie a ruote
per garantire, per quanto possibile, l'autonoma circolazione del passeggero
disabile.
Art.
29. Servizi per viaggiatori.
1.
I servizi per i viaggiatori nelle stazioni devono essere accessibili.
Art.
30. Modalita' e criteri di attuazione.
1.
Il Ministero dei trasporti stabilisce con propri decreti le modalita' e i
criteri di attuazione delle norme del presente regolamento relative al trasporto
pubblico di persona.
Art.
31. Impianti telefonici pubblici.
1.
Al fine di consentire l'uso di impianti telefonici pubblici da parte anche di
persone con ridotte o impedite capacita' motorie o sensoriali sono adottati i
seguenti criteri:
a)
nei posti telefonici pubblici ubicati nei capoluoghi di provincia, deve essere
installato in posizione accessibile almeno un apparecchio posto ad una altezza
massima di 0,90 m dal pavimento e convenientemente isolato sotto il profilo
acustico. Negli uffici anzidetti, con un numero di cabine non inferiori a 10,
una delle cabine deve essere strutturata e attrezzata come segue:
1)
il dislivello massimo tra il pavimento interno della speciale cabina telefonica
e il pavimento esterno non deve essere superiore a cm 2,5; la porta di accesso
deve avere una luce netta minima di 0,85 m; l'apparecchio telefonico deve essere
situato ad un'altezza minima di 0,90 m dal pavimento; sulla parete ove e'
applicato l'apparecchio deve prevedersi un sedile ribaltabile a scomparsa avente
piano di appoggio ad una altezza di 0,45 m; la mensola porta elenchi deve essere
posta ad una altezza di 0,80 m; eventuali altre caratteristiche sono stabilite
con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
b)
in ogni comune, secondo un programma da realizzarsi gradualmente in un
quinquennio, deve essere posto a disposizione dell'utenza, preferibilmente nella
sede del locale posto telefonico pubblico, almeno un apparecchio telefonico con
i requisiti di cui alla lettera a);
c)
il 5 per cento delle cabine di nuova installazione poste a disposizione del
pubblico deve essere rispondente ai requisiti di cui alla lettera a); il
5 per cento degli apparecchi posti a disposizione del pubblico deve essere
installato ad un'altezza non superiore a 0,90 m. I predetti impianti sono
dislocati secondo le esigenze prioritarie segnalate da parte dei singoli comuni
interessati.
Art.
32.
1.
Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del presente decreto le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978,
n. 384.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO
A.
ACCESSIBILITA'
- SIMBOLO CON FIGURA E BORDO BIANCO SU FONDO AZZURRO.
ALLEGATO
B.
ACCESSIBILITA'
CONDIZIONATA - SIMBOLO CON FIGURA E BORDO BIANCO SU FONDO AZZURRO.
ALLEGATO
C.
SIMBOLO
CON FIGURA E BORDO BIANCO SU FONDO AZZURRO.